ott 292012
 

Al Presidente del Consiglio Comunale di Fidenza
e p.c. al Direttore Generale Azienda USL di Parma

Il Gruppo Consigliare PD,

premesso che

- Nel novembre  2008 è stato venduto con rogito definitivo alla ditta Pacchiosi drill spa, aggiudicataria dell’asta del 20-11-2007, il comparto “ex Ospedale Civile di Fidenza” di proprietà dell’Azienda USL di Parma, per un valore di transazione di 7.911.000 €.

- La vendita del complesso immobiliare è stata oggetto, ai sensi dell´art.5 del D.Lgs 30.12.1992, n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni, di apposita autorizzazione con atto di Giunta Regionale n. 879 del 29.5.2001. Con provvedimento n.181 del 10.7.2003 la Soprintendenza Regionale per i Beni e le Attività Culturali dell´Emilia Romagna ha autorizzato con prescrizioni la vendita dell´edificio “Palazzina ex Collegio dell´Angelo” facente parte dell’ex complesso ospedaliero.

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 Posted by at 15:08
ott 172012
 

I consiglieri del gruppo PD,

considerato che

- con lettera dell’Assessorato all’Urbanistica protocollo n.3321 del 10-02-2011 alla signora Marzia Faccini della Società Progetto Costruzioni avente per oggetto “Parere in merito alla possibilità di trasferimento di volumetria residenziale nell’ambito del piano di recupero del complesso ex Molino Battioni in Fidenza”, veniva affermato: “il trasferimento di volumetria sarebbe comunque necessario al fine di non superare i limiti massimi di fabbisogno residenziale indicati dal vigente PRG” e ancora: “…l’insediabilità della nuova destinazione dovrà essere preceduta dalla relativa variante urbanistica, resa astrattamente possibile dal trasferimento della superficie residenziale da altra zona…”;
- nella delibera consiliare n.25 del 9/7/2012 “PRG. Ambito da assoggettare a riqualificazione urbana “zona Sud-Ovest del centro urbano” vengono citate più volte “le capacità edificatorie residue del vigente piano regolatore”;
- nella relazione illustrativa alla predetta delibera, approvata contestualmente, si afferma: “saranno attribuite, sulla base delle proposte formulate e delle procedure negoziali attivate, le ulteriori e necessarie capacità edificatorie che trovano disponibilità nella capacità residua del vigente PRG. Saranno altresì valutate proposte che intendono attuare trasferimento di capacità edificatoria da aree sottoposte a processi di trasformazione urbanistica e previste dagli strumenti urbanistici vigenti”;

ritenendo che

queste affermazioni siano in palese contrasto tra loro e ciononostante costituiscono elementi sostanziali per poter attuare la variante “ex Molino Battioni” nonché le previsioni dell’ambito considerato dalla delibera CC n.25/2012,

interpellano il Sindaco e la Giunta

- affinché sia definito e illustrato il concetto di capacità edificatoria residua, dato che in nessun atto o documento normativo essa viene quantificata;
- per conoscere se esiste o no ulteriore capacità edificatoria residua del PRG, visto che nella citata lettera, relativa all’ex Molino Battioni, viene negata;
- in caso affermativo invece, per conoscere: 1) quali sono le capacità residue del vigente piano alle quali si fa riferimento nella delibera e nell’allegato, 2) le quantità di volume o di superficie (calcolo analitico) alle quali si fa riferimento e da quali realtà urbanistiche trovano origine e legittimità ;
- affinché sia  specificato il disposto normativo vigente in base al quale è possibile ipotizzare il trasferimento di capacità edificatoria.

Con preghiera di risposta scritta.

Fidenza, 4 ottobre 2012

NB: consegnata a mano al Presidente

 

Gruppo Consiliare PD

 

 Posted by at 5:42
mag 072012
 

“La natura s’ingegna a imitare l’arte” Ovidio (simulaverat artem ingegno natura suo. Metamorfosi III. 158-9).

Si deve a Benedetto Croce la prima legge italiana a tutela del paesaggio presentata nel 1920 quando era Ministro della Pubblica Istruzione del governo Nitti (la legge fu poi approvata dopo alcuni anni nel 22 alcuni mesi prima l’avvento del fascismo). Si ebbe poi la legge Bottai nel 1939 durante il fascismo, per giungere poi all’art. 9 della nostra Costituzione che a sua volta si rifà all’art. 150 della Costituzione della Repubblica di Weimar del 1919 (La Pira lo fece tradurre e distribuire ai padri costituenti). La proposta fu presentata all’Assemblea Costituente da Concetto Marchesi (PCI) e Aldo Moro. La tutela del paesaggio è sancita dall’art. 9 della nostra Costituzione in quanto il paesaggio è considerato un bene collettivo (“l’Italia tutela il paesaggio e il patrimonio artistico della Nazione”); Ruskin (fondatore del movimento europeo a difesa del paesaggio-1862 ) lo definiva “il volto amato della patria” e aggiungeva “il mondo non può diventare tutto un’officina…come si andrà imparando l’arte della vita, si troverà alla fine che tutte le cose belle sono anche necessarie”.  In sintonia il Presidente Einaudi nel luglio del 1954 affermava (“In difesa dei monumenti e del paesaggio”):  “Questa del fumo e della polvere intollerabile che esce fuori dalla zona industriale di Pozzuoli e dalle altre…è una prova del disprezzo protervo che troppe imprese industriali private e pubbliche dimostrano verso l’interesse pubblico. Devono certamente esistere dispositivi tecnici grazie ai quali è possibile ridurre al minimo i danni del fumo e della polvere. I dispositivi costano per spese d’impianto e di esercizio, ma non è lecito a coloro che godono i profitti liberarsi da quei costi solo perché essi sono sopportati da altre categorie di cittadini”. E ancora Einaudi (Corriere della Sera 15-12-1951): “La lotta contro la distruzione del suolo italiano sarà dura e lunga, forse secolare. Ma è il massimo compito di oggi se si vuole salvare il suolo in cui vivono gli Italiani”.

Ai giorni nostri così si esprime l’architetto Pietro Zanlari presidente della FAPP (Fondazione Architetti Parma e Piacenza), ente che promuove la tutela del nostro territorio (vedi Gazzetta del 25-1-2012): “Siamo di fronte a malgoverno del territorio, considerato più come risorsa da sfruttare che come elemento chiave dell’identità culturale di una comunità” e ancora “non occorrono nuovi strumenti normativi, la legislazione italiana è coerente con la Convenzione Europea sul Paesaggio del 2000, recepita dalla Legge Regionale 23/2009. Le nuove leggi attribuiscono al paesaggio un ruolo centrale nel processo propositivo, progettuale e partecipato per disegnare luoghi migliori in cui vivere”.

Il 9 gennaio, titola Repubblica: “UE, soldi ai contadini che salvano il paesaggio” (bisogna finanziare in quanto la proprietà privata è il maggior ostacolo alla tutela del paesaggio; lo “ius utendi et abutendi” -diritto di usare e consumare- trova però limitazione nel principio di bene collettivo). Nella bozza della nuova PAC (politica agricola comunitaria) valida dal 2014 al 2020 si incentiva l’agricoltura che recupera metodi tradizionali a scapito di un’agricoltura industriale. Ogni anno 1 miliardo e 200 milioni destinati al cosiddetto greening (400 miliardi in 7 anni). Almeno il 7% di ogni proprietà (art.32) dovrà essere costituito da “aree di interesse ecologico”. Incentivi a chi curerà terrazzamenti, siepi, stagni, fossi, filari di alberi; saranno il corrispettivo della produzione di beni pubblici da parte degli agricoltori creando alleanza tra agricoltura e società. Napolitano nel suo intervento per la XX giornata di primavera FAI (Fondo per l’Ambiente Italiano) il 25-3-12 afferma: “l’Agricoltura è presidio del territorio e del paesaggio e quindi una politica di tutela del paesaggio passa da un maggior impegno di valorizzazione dell’agricoltura”.

L’Europa finanzia quindi chi salvaguarda un mosaico paesaggistico complesso, che nel paesaggio rurale italiano  si va perdendo.

 

Il paesaggio non è solo un monumento naturale (Naturdenkmal) ovvero un bene artistico da tutelare, ma è anche altro. Esiste un nesso inscindibile paesaggio-ambiente-salute. E’ proprio questo legame che vincola il medico a “garantire alle future generazioni la fruizione di un ambiente vivibile” (art.5 codice deontologico). “Vaste programme” (utopistico) sospirerebbe De Gaulle: la pianura padana è infatti una delle aree più inquinate d’Europa e l’aspettativa di vita nelle aree inquinate può ridursi di ben 36 mesi. Si riducono anche gli anni vissuti in assenza di malattia (qualità della vita), indice in drammatico calo visto che si passa da 72 aa del 2004 ai 62 aa del 2008, pur in presenza di aumento dell’aspettativa di vita. Ricordo che i servizi sanitari riducono la mortalità complessiva della popolazione solo dell’11% pur assorbendo risorse pari al 90% della spesa sanitaria. La nostra attenzione deve rivolgersi allora all’ambiente: ben il 25% delle malattie degli adulti (un aumento del 10% del PM<2.5micron a lungo induce aumento del Ca polmone del 14%, e un aumento del NO2 di 5p/1 miliardo induce aumento del ca della mammella del 25%; un innalzamento dei PM<2.5 di 10µgr/mc nei 2-5 gg precedenti aumenta la mortalità giornaliera dell’1%) e il 33% dei bambini (drammatico aumento dei tumori infantili: caso del sarcoma embriogenetico divenuto marcatore dell’inquinamento specie da diossina) è evitabile in quanto legate all’influenza dell’ambiente.

La situazione ambientale attuale del Comune di Fidenza  non brilla in quanto presenta:

-aree inquinate tali da far includere il territorio comunale nel D.M 468 del 18 settembre 2001 “programma nazionale di bonifica e ripristino ambientale” come sito di interesse nazionale da sottoporre a interventi di bonifica.

-diverse aziende a rischio di incidente rilevante (carta rischio ambientale C.4.1 PTCP adottato Provincia di Parma) fra le quali la Solveko S.p.A. che ha raddoppiato la sua produzione;

-una compromessa qualità delle acque superficiali ed in alcuni casi sotterranee.

 

Il Prof. Tomatis già direttore dell’agenzia per la ricerca sul cancro di Lione (IARC), “guru” della prevenzione primaria (si basa sull’attenzione all’ambiente) affermava il principio di responsabilità: 1) dovere di informare, 2) impedire l’occultamento dei possibili rischi.

Informare quindi non crea allarme, ma consapevolezza (ndr: riferimento all’accusa di procurato allarme nei confronti del PD da parte del PdL allorché il dr Ghisoni parlò dei cancerogeni presenti nei materiali lavorati dalla Solveko).

 

Morale: centralità del paesaggio-ambiente-salute nella pianificazione del territorio da parte dei politici.

Luigi Toscani
ltoscani@pdfidenza.it

 Posted by at 11:41
apr 032012
 

Il Gruppo Consigliare PD di Fidenza,

premesso che

- “La Corte del Recupero”
In data 19 novembre 2009 veniva firmato l’accordo tra Regione e Provincia di Parma per un finanziamento a favore de “La Corte del Recupero” in Castione Marchesi di 520.000 €, a fronte di un costo di 1.350.000 €. Il Comune dichiarava che sarebbero occorsi 86 giorni per l’ultimazione dei lavori dal momento della consegna all’impresa. La Regione vincolava il finanziamento alla consegna dei lavori entro un anno, dunque entro il 19-11-2010. Successivamente la Provincia di Parma, su richiesta del Comune di Fidenza, chiedeva alla Regione una proroga di 60 gg, poi concessa, che spostava tale data al 19-01-2011. In seguito veniva richiesta un’altra proroga di 180 giorni, poi concessa con apposita DGR, che  spostava ancora i termini al 19-7-2011; nessun riferimento a ciò nella delibera di adozione della Variante del 23-3-2011. Il 12-07-2011 il Comune chiedeva un’ulteriore proroga di 180 giorni alla Regione, senza ottenere alcuna risposta scritta. Scaduta l’ennesima proroga, pur sapendo che i lavori avrebbero dovuto concludersi entro 86 gg, dunque entro il 15 ottobre 2011, la Giunta presentava al Consiglio Comunale del 07 novembre 2011 la delibera di approvazione della Variante: non si comunicava ai consiglieri che la proroga era scaduta, che i lavori dovevano essere già conclusi e che il finanziamento regionale era a rischio.
Il 14 novembre 2011 il Comune inviava alla Regione comunicazione di completamento dell’iter urbanistico e dichiarava iniziata la procedura di gara. Gara che ad oggi non è stata ancora indetta. Il 24 novembre 2011 la Regione con raccomandata A/R  (PG 2011 0286651) comunicava la revoca del finanziamento per termini non rispettati.
Nonostante ciò il 18-1-2012 il Comune comunicava agli enti della Conferenza dei Servizi che l’intervento de “La Corte del Recupero” era finanziato e che il costo lievitava da € 1.350.000 a € 2.000.000 (protocollo n.1266).

- Sito di Interesse Nazionale (SIN) “Fidenza”
Il Decreto Ministeriale n.468/2001 ha inserito Fidenza (aree ex Cip e Carbochimica e Podere Loghetto) fra i siti inquinati di interesse nazionale ai fini della bonifica e del ripristino ambientale. La Finanziaria 2003 ha istituito fondi per le aree sottoutilizzate (FAS) che rendono possibile il riuso delle aree inquinate. Con delibere n.166/07 e n. 61/08 il Cipe ha trasferito al Ministero dello Sviluppo economico (Mise) circa 3 miliardi di Euro dei fondi Fas, secondo le modalità e condizioni di cui al Progetto strategico speciale (Pss) denominato “Programma straordinario nazionale per il recupero economico-produttivo di siti industriali inquinati”, nell’ambito del Quadro strategico nazionale (Qsn) 2007-2013, in attuazione dell’art.252 bis del Dlgs 152/06.
Il Mise, di concerto con il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (Mattm), ha provveduto a completare la complessa istruttoria delle numerose istanze regionali, individuando fra i 60 siti ammissibili i 26 prioritari e fra questi il SIN “Fidenza”. La Regione Emilia-Romagna ha approvato l’8 aprile 2008 l’Accordo di programma quadro (Apq) quale strumento attuativo per il completamento degli interventi di bonifica e la riqualificazione economico- produttiva del SIN di Fidenza, definendo inoltre le strategie e le priorità di sviluppo. Tale accordo, sottoscritto da Mattm, Mise, Regione Emilia-Romagna, Provincia di Parma e Comune di Fidenza, prevedeva lo stanziamento di 14 milioni di euro (fondi attuativi 10 milioni; fondi Fas 4 milioni della programmazione 2007-2013), per il completamento della bonifica delle aree destinate a forno inceneritore (San Nicomede) e a discarica (Vallicella), nonché delle aree a destinazione produttivo/industriale (ex Cip e Carbochimica). L’Apq prevedeva la riqualificazione delle aree di via Marconi (ex Cip e Carbochimica) incluse nel Sin di Fidenza, non solo attraverso il recupero ambientale, ma anche mediante processi di valorizzazione rivolti alla logistica, alle attività industriali e alle produzioni specialistiche con buon know-how tecnologico. La garanzia del raggiungimento degli obiettivi e del perseguimento della visione strategica delineata era data dalla proprietà comunale delle aree e dagli atti di indirizzo e di urbanistica attuativa (PP.Log) che il Comune aveva assunto ancor prima dell’acquisizione al patrimonio comunale (2001). Il riuso produttivo dell’area era previsto secondo le direttive, i criteri e le modalità di Area produttiva ecologica attrezzata (Apea). Con DCC n. 19/2008 il Comune di Fidenza ha individuato come Apea l’area del PP.Log comprendente i siti di ex Cip e Carbochimica del Sin di Fidenza. Per il riuso economico-produttivo delle aree ex Cip-Carbochimica andranno attivati 4 milioni di fondi FAS che il MISE non ha ancora reso disponibili, come ha potuto constatare il Sindaco nel suo viaggio a Roma nell’ottobre 2009.

- Sicurezza urbana
Con la legge 9 maggio 2011 n.3 la Regione E-R si è dotata di uno strumento contro la criminalità organizzata e mafiosa e per la promozione della legalità e della cittadinanza responsabile. L’art.3 prevede contributi alle Pubbliche Amministrazioni per la realizzazione di progetti e iniziative coerenti con le finalità della legge. Nel 2011 quasi 2 milioni di euro sono stati messi a disposizione di 67 progetti per la sicurezza urbana e la lotta all’infiltrazione mafiosa. In provincia di Parma sono stati finanziati 3 progetti per complessivi euro 165.626: 1) “Villa Berceto” con 120.000 euro a favore del Comune di Berceto, 2) “Progetto di qualificazione del territorio dell’Unione attraverso azioni positive di sicurezza urbana e stradale” con 19226 euro a favore dell’Unione Comuni Terre Verdiane, 3) “Sviluppo delle linee guida regionali per la promozione della polizia municipale di Parma” con 26.400 euro a favore del Comune di Parma.

- Centro Commerciale Naturale (CCN)
La Provincia di Parma ha ottenuto dalla Regione E-R un finanziamento di 737.000 euro per sostenere gli Enti Pubblici che investono in infrastrutture per il commercio e per la creazione di Centri Commerciali Naturali. I fondi sono previsti dalla LR n.41/97 e dalla Legge Nazionale n.266/97. Sono pervenute alla Provincia, per i finanziamenti previsti dalla LR 41/97 per progetti inerenti la riqualificazione urbana e i CCN, 4 domande dai Comuni di Salsomaggiore Terme, Traversetolo, Langhirano, Sala Baganza, per complessivi 465.000 euro. Le domande per i finanziamenti previsti dalla Legge 266/97 per sostenere progetti di valorizzazione commerciale dei centri storici, aree urbane centrali e zone a forte vocazione commerciale sono 3, dei Comuni di Parma e Fornovo e di una associazione d’impresa, per complessivi 422.000 euro.

- Bike Sharing (bicicletta condivisa)
Con DGR n.435 del 31 marzo 2008 (BUR n.64 del 17 Aprile 2008) era stato finanziato con 160.000 euro il progetto del Comune di Fidenza “Attivazione di centri di interscambio in corrispondenza di stazioni – ampliamento parcheggio via Marconi” del costo complessivo di euro 800.000. La concessione definitiva del finanziamento da parte della Regione era subordinata sia all’acquisizione del progetto esecutivo approvato dagli organi competenti, sia all’ultimazione dei lavori entro il 30-06-2010.

Interpella

il Sindaco e la Giunta per conoscere le motivazioni della perdita dei finanziamenti o del non essersi attivati per ottenerli.

Con preghiera di risposta scritta.

Gruppo Consiliare PD
segreteria@pdfidenza.it

 

 Posted by at 6:53
mar 312012
 

Il sottoscritto Davide Malvisi membro del Partito Democratico,

premesso che:

- AcquaComune è stato un grande successo per Fidenza e per l’ambiente ottenuto dalla precedente amministrazione che si è poi diffuso da allora in altri comuni;
- il successo è stato così forte che, come per tante altre iniziative, è divenuto patrimonio di questa amministrazione;
- l’educazione ad un uso consapevole della risorsa acqua non deve avere tregua;
- i benefici di tale iniziativa non sono solo ambientali (meno rifiuti, riduzione delle bottiglie di plastica) ma per tante famiglie anche economici;

considerato che:

- diversi cittadini mi hanno segnalato una situazione di degrado della fontana che distribuisce acqua, ubicata nel parcio di S. Giuseppe che si protrae da diverse settimane;
- i problemi maggiormente segnalati sono legati alla poca pulizia, al peggioramente della qualità dell’acqua unitamente al mal funzionamento degli erogatori che erogano pochissima acqua liscia e non erogano più acqua gassata;

constatato inoltre che:

com’è deciso da questa amministrazione in sede di previsione di bilancio 2012, l’erogazione dell’acqua sarà messa a pagamento.

Interpello codesta amministrazione per conoscere:

1. Chi gestisce la fontana AcquaComune attualmente?
2. Se vi sono delle ragioni per tale stato di abbandono?
3. Se e quando è previsto l’inizio dei lavori per la manutenzione dell’impianto?
4. Qual’è il programma di pulizie periodico?
5. Chi è il responsabile del controllo per il comune?

Chiedo:

a) Che si ripristini velocemente un dignitoso funzionamento dell’impianto.
b) Che questa amministrazione ritorni sulla decisione assunta nel bilancio 2012 di far pagare ai cittadini questo piccolo ma importante servizio lasciando gratuito.

E’ richiesta cortese risposta scritta.

Il Consigliere Comunale
Davide Malvisi

 Posted by at 7:35
mar 192012
 

Il sottoscritto Davide Malvisi membro del Partito Democratico,

premesso che:

- in data 16 ottobre 2011 erano già state transennate alcune zone per pericolo di crollo del Cimitero di Fornio, tra cui la chiesa e una parte della struttura dove sono ubicati i loculi  perché presentavano vistose e preoccupanti crepe che li rendevano inagibili;
- in data 6 marzo 2012  la situazione di pericolo non è migliorata, anzi sono comparse nuove e vistose crepe, permane la situazione di pericolo di crollo e inagibiltà delle strutture, permane la transennatura che ne impedisce il passaggio pedonale;
- i cittadini che hanno i loro defunti in questo cimitero nella parte inagibile, si lamentano di non poter riuscire a raggiungere in alcun modo e da lungo tempo i propri cari.

constatato che:

Non è presente alcun cartello che indichi la data d’inizio e fine lavori, mancano le informazioni e quindi nessuno riesce a capire quando la situazione potrà essere risolta.

Interpello codesta amministrazione:

a) Quando è previsto l’inizio dei lavori per la manutenzione straordinaria.

b) Quale cifra è stata stanziata per i lavori che serviranno a rendere agibili le strutture.

c) Quali sono i tempi previsti per il completamento dei lavori.

È richiesta cortese risposta scritta.

Il Consigliere Comunale
Davide Malvisi
dmalvisi@pdfidenza.it

 Posted by at 14:18
mar 052012
 

Con riferimento alla mozione presentata dal consigliere comunale Luigi Toscani in data 14 dicembre 2011, prot. n. 29495, relativa ai soffiatori di foglie, con proposta di modifica del Regolamento di Polizia Urbana, approvato con deliberazione del consiglio comunale n. 17 del 2 marzo 2004 e modificato con deliberazione dello stesso organo n.  22 del  15 maggio 2008, dopo puntuale approfondimento da cui emerge che la problematicità è specificatamente riferita all’uso di scope ad aria e analoghe attrezzature soffianti/aspiranti per la pulizia di aree pertinenziali  private, si condivide l’opportunità di introdurre specifico articolo nel Regolamento di Polizia Urbana conformando allo stesso e conseguentemente integrando, lo specifico Regolamento per il rilascio di autorizzazioni per lo svolgimento di attività temporanee, parte integrante della classificazione acustica, approvata con deliberazione del consiglio comunale n. 10 del 5 febbraio 2004 e successive modificazioni.
L’attuale impostazione dei due regolamenti pone specifica attenzione da una parte alla raccolta stagionale delle foglie effettuata dal servizio pubblico e dall’altra alle macchine da giardino, in tal senso è utile ed opportuna l’introduzione di un articolo (art. 30 bis “scope ad aria”) che tenda ad ammettere l’uso di soffiatori/aspiratori ad aria in aree pertinenziali, di estensione non superiore a 1000 mq, con specifici orari e modalità oltre che le rispettive disposizioni sanzionatorie in caso di violazione.
È altresì opportuno richiamare, anche nel nuovo articolo, le disposizioni già vigenti all’art. 12 commi 4 e 5, che da un lato inibiscono la possibilità di allontanare i rifiuti trasferendoli in aree pubbliche e dall’altro fanno divieto di sollevare polveri in caso ciò rechi disturbo a terzi, che occorre confermare e rafforzare.
In modo coordinato si ritiene infine di aggiornare l’art. 6 del Regolamento per il rilascio di autorizzazioni per lo svolgimento di attività temporanee, nella parte relativa alle macchine da giardino, aggiornandone la titolazione “Macchine da giardino e scope ad aria” coordinando gli orari in cui è ammesso l’uso delle macchine sino alle ore 20.00 e da ultimo introducendo un nuovo capoverso che riprenda espressamente i contenuti dell’art. 30 bis del Regolamento di Polizia Urbana. 

Mozione: soffiatori di foglie. Modifica del Regolamento di Polizia Urbana

Il Consiglio comunale di Fidenza

premesso che

- è frequente e non adeguatamente regolamentato l’uso di soffiatori per la pulizia di aree private;
- tali macchine posseggono una potenza sonora significativa e possono disturbare la quiete pubblica e provocare inquinamento acustico;
- il loro utilizzo in area urbana può comportare, se non adeguatamente regolamentato, inquinamento da polveri (particolato) con possibili danni anche alla salute dei cittadini;

visti

- la legge quadro sull’inquinamento acustico 26 ottobre 1995, n. 447;
- la legge regionale 9 maggio 2011, n. 15 e s.m.i. “Disposizioni in materia di inquinamento acustico”;
- la Classificazione acustica del territorio comunale approvata con deliberazione del consiglio comunale n. 10 del 5 febbraio 2004;
- il d.p.c.m. 14 novembre 1997 “Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore”;
- il Regolamento di Polizia Urbana approvato con deliberazione del consiglio comunale n. 17 del 2 marzo 2004 e modificato con deliberazione dello stesso organo n.  22 del  15 maggio 2008, agli artt.: 12 commi 4 e 5, 24, 30, 33 commi 1 e 4;
- il Regolamento per il rilascio di autorizzazioni per lo svolgimento di attività temporanee, parte integrante della classificazione acustica, approvata con deliberazione del consiglio comunale n. 10 del 5 febbraio 2004 e successive modifiche;

Vista la mozione presentata dal consigliere comunale Luigi Toscani in data 14 dicembre 2011, prot. n. 29495;
Vista la proposta formulata nella seduta odierna dall’assessore competente;

DELIBERA 

- Di integrare il Regolamento di Polizia Urbana, approvato con deliberazione del consiglio comunale n. 17 del 2 marzo 2004 e modificato con deliberazione dello stesso organo n.  22 del  15 maggio 2008, con l’art. 30 bis “SCOPE AD ARIA”.

“L’uso di soffiatori/aspiratori ad aria è ammesso nelle aree pertinenziali residenziali e produttive, di superficie non superiore a 1000 mq, nei seguenti orari e con le seguenti modalità:

- nei giorni feriali, dal lunedì al venerdì, dalle 8.00 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 20.00;
- il sabato e festivi, dalle  10.00 alle 12.00 e dalle 16.00 alle 20.00;
- il funzionamento continuativo non deve essere protratto oltre 1 ora;
- le attrezzature devono essere conformi alla normativa CE e devono in ogni caso essere adottate tutte le cautele atte a contenere il potenziale disturbo ed il sollevamento di polveri;
- durante tali attività in ogni caso e circostanza occorre attenersi scrupolosamente, pena l’applicazione aggiuntiva delle relative sanzioni, a quanto disposto dall’art. 12 commi 4 e 5 del presente regolamento.
- La violazione delle disposizioni di cui al comma 1 del presente articolo comporta la sanzione amministrativa da € 50,00 a € 300,00 e la cessazione immediata dell’attività.”

- Di  modificare ed integrare conseguentemente l’art. 6 del Regolamento per il rilascio di autorizzazioni per lo svolgimento di attività temporanee nel modo seguente:

MACCHINE DA GIARDINO E SCOPE AD ARIA

L’uso di macchine e impianti rumorosi per l’esecuzione di lavori di giardinaggio è consentito nei giorni feriali, escluso il sabato, dalle ore 8.00 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 20.00, nei giorni festivi ed al sabato, dalle ore 9.00 alle 12.00 e dalle 16.00 alle 20.00.

L’impiego di macchine e di impianti per lavori di giardinaggio, deve avvenire in modo tale da limitare l’inquinamento acustico anche con l’utilizzo di macchine conformi alle direttive CEE in materia di emissione acustica ambientale delle macchine ed attrezzature.

“L’uso di soffiatori/aspiratori ad aria è ammesso nelle aree pertinenziali residenziali e produttive, di superficie non superiore a 1000 mq, nei seguenti orari e con le seguenti modalità:

- nei giorni feriali, dal lunedì al venerdì, dalle 8.00 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 20.00;
- il sabato e festivi, dalle  10.00 alle 12.00 e dalle 16.00 alle 20.00;
- il funzionamento continuativo non deve essere protratto oltre 1 ora;
- le attrezzature devono riportare la marcatura CE che ne attesti la conformità alla normativa CEE e devono in ogni caso essere adottate tutte le cautele atte a contenere il potenziale disturbo ed il sollevamento di polveri;
- durante tali attività in ogni caso e circostanza occorre attenersi scrupolosamente, pena l’applicazione aggiuntiva delle relative sanzioni, a quanto disposto dall’art. 12 commi 4 e 5 del presente regolamento.

- La violazione delle disposizioni del presente articolo comporta la sanzione amministrativa da € 50,00 a € 300,00 e la cessazione immediata dell’attività.”

 Posted by at 11:55
mar 052012
 

Il Consiglio Comunale di Fidenza,

premesso che

- è frequente e non regolamentato l’uso dei soffiatori per la pulizia di aree pubbliche e private;
- tali macchine posseggono una potenza sonora tra i 90 e i 115 dB per cui disturbano la quiete pubblica e provocano inquinamento acustico;
- il loro utilizzo in area urbana comporta inquinamento da polveri (particolato) con grave danno alla salute dei cittadini;

viste

- la legge quadro n.447/1995 sull’inquinamento acustico;
- la Classificazione Acustica del Territorio Comunale approvata con delibera consiliare n.5 del 10-02-2004 che fissa valori limite di emissione diurna di 45 dB in classe I e 65 dB in classe VI;

visti

- il DPCM del 14-11-1997 (determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore);
- il Regolamento di Polizia Urbana di Fidenza approvato con delibera consiliare n.17 del 02-03-2004 agli articoli: 12 punto 5, 24 (tutela della quiete), 33 punti 1 e 4;

delibera

di integrare il Regolamento di Polizia Urbana di Fidenza con l’art. 30bis secondo la seguente dicitura: art. 30bis: uso delle scope ad aria (soffiatori)

1) i soffiatori potranno essere utilizzati dalle ore 08.00 alle ore 13.00 e dalle ore 15.00 alle 20.00 i soli giorni feriali escluso il sabato;
2) il funzionamento continuativo non deve essere protratto oltre le due ore;
3) devono essere conformi alla normativa CE;
4) devono comunque essere adottate tutte le misure atte a contenere il potenziale disturbo e il sollevamento di polveri;
5) la violazione di cui ai commi precedenti comporta sanzione amministrativa da € 150 a € 500 e il trasgressore è tenuto a far cessare immediatamente le emissioni rumorose e il sollevamento di polveri.

Delibera altresì

di modificare conseguentemente l’art.6 (“Raccolta stagionale delle foglie”) del Regolamento per il Rilascio delle Autorizzazioni per lo Svolgimento di Attività Temporanee.

 Posted by at 11:50
gen 092012
 

Il Gruppo Consiliare PD,

premesso che:

Con deliberazione n.61 del 10/11/2011 il Consiglio Comunale di Fidenza ha adottato una variante normativa al P.R.G.  riguardante l’art.42 delle norme tecniche di attuazione ove sono regolate, tra le altre, le modalità e possibilità di intervento edilizio ed urbanistico nel complesso di fabbricati  esistenti in zona agricola chiamato “ex molino Battioni”, contraddistinto con scheda n.4.
Le premesse e il complesso della delibera sostengono esplicitamente che la destinazione residenziale prevista per l’immobile B non comporta incremento della capacità insediativa  del piano (a quale piano ci si riferisce? al P.R.G. vigente?) in quanto si tratterebbe di trasferimento di volumetria residua da lotto residenziale TEC 2  sito in via Guareschi,  Foglio n.58 particella 1060 sub.1, senza indicare minimamente la quantità in oggetto.
Questo trasferimento di volumetria, si asserisce senza alcuna dimostrazione, sarebbe ammesso in dottrina e giurisprudenza e da ultimo sancito come istituto dal decreto legislativo n.70/2011 art. 5 comma 3 laddove si prevede che “…i contratti che trasferiscono, costituiscono o modificano i diritti edificatori comunque denominati, previsti da normative statali o regionali, ovvero da strumenti di pianificazione territoriale …” debbano essere trascritti e registrati ai sensi dell’art. 2643 del codice civile appunto come modificato dal testo del decreto.
Risulta evidente come il testo del decreto n.70/2011, poi convertito in legge n.106  il 12 luglio 2011, non supporti le premesse e la tesi della delibera in quanto  il trasferimento di volumetria non è un istituto conclamato, non è comunque previsto da normative statali  e tanto meno è previsto nella normativa regionale, né ancor meno dai disposti del P.R.G. vigente a Fidenza. Quella definita nel decreto è semplicemente una modalità per conferire evidenza pubblica ad un atto fra privati. Quella del trasferimento di volumetria è esclusivamente una possibilità ammessa, forse, in alcune normative regionali diverse dalla nostra.
La premessa ed il presupposto della delibera si pongono quindi in chiaro contrasto con la normativa urbanistica  regionale e comunale vigente per cui l’eventuale approvazione della variante adottata non potrebbe poi avere conseguenze effettive in quanto qualsiasi titolo abilitativo rilasciato con il presupposto del “trasferimento di volumetria” sarebbe illegittimo ed impugnabile, ovvero  rilasciato con l’esercizio di eccesso di potere.

Richiede i seguenti chiarimenti:

Punto 1:
La variante è stata adottata secondo quanto ammesso dai disposti combinati dell’art.15 comma 4 della legge regionale n.47 /78  e  dell’art.41 comma 2  della legge regionale n.20/2000. In sintesi : nei comuni che non sono dotati di PSC –piano strutturale comunale – ( è questo il caso di Fidenza ove è ancora vigente un PRG approvato nel 1996 )  sono possibili solo alcuni tipi di “ variante “, quelle appunto previste principalmente al comma 4 dell’art. 15 della legge regionale n.20/2000. Nel comma 4, lett.c) n.2  si  legge che possono essere approvate le varianti al P.R.G. che non riguardano zone sottoposte a tutela, ai sensi dell’art.33 della legge. Da ciò ne consegue che qualora la variante interessi una zona soggetta a tutela non sia possibile approvarla.
La variante adottata dal C.C. riguarda l’uso di un  immobile incluso nella delimitazione del Parco Regionale Fluviale dello Stirone, quindi in una zona indubbiamente soggetta alla  tutela ambientale prevista dall’art.33, lett.f ).
Si richiedono quindi chiarimenti al riguardo e si chiede al Sindaco se non ritiene che  la variante adottata non potesse essere approvata in quanto in difetto di legittimità, non essendo conforme ai disposti di legge.

Punto 2:
Il trasferimento di volumetria è una pratica amministrativa ed urbanistica che la Regione Emilia-Romagna non ha ancora disciplinato. Qualora tale istituto fosse adottato dalla Legge Regionale il suo impiego sarebbe comunque subordinato al corretto trasferimento negli strumenti di pianificazione locali quali PSC, POC, RUE e non certamente applicabile in vigenza di  uno strumento urbanistico non adeguato alla legge regionale n.20/2000 qual’è il PRG di Fidenza. Ritiene il Signor Sindaco che si possa applicare a Fidenza un istituto non ancora normato a livello regionale?

Punto 3:
Nella delibera di adozione si sostiene che la  variante  non rientra tra quelle soggette  a procedura di VAS, secondo quando previsto dall’art.5 della legge regionale n.20/2000. L’art. 5 della legge citata prevede esplicitamente nel comma 5 i casi in cui le varianti sono escluse dalla procedura di valutazione e sostenibilità; i casi descritti nelle  lettere a-b-c-d-e  non corrispondono alla variante adottata in quanto la stessa prevede la modifica dell’uso di un immobile esistente (si legga il presupposto del comma 5 dell’articolo). Non ritiene il Sindaco che la valutazione inserita in delibera non sia corretta e quindi si debbano rivedere anche i presupposti della delibera stessa?

Con richiesta di risposta scritta ai tre punti indicati.

Il Gruppo Consiliare PD
segreteria@pdfidenza.it

 Posted by at 12:54
dic 112011
 

Il sottoscritto Luigi Toscani, consigliere del Gruppo Consiliare PD,

premesso che

- relativamente alla DIA n.290/2010 il Comune ha consentito la demolizione e la ricostruzione al grezzo  degli edifici accessori B (ex porcilaia con destinazioni diverse esclusa la residenziale) e C (ex pollaio destinato ad accessorio essendo privo delle altezze  sufficienti per altre destinazioni) del comparto ex Molino Battioni;
- in data 01-06-2011 la signora Faccini Marzia, amministratrice unica della società Progetto Costruzioni s.r.l., proprietaria degli immobili, ha chiesto al Comune di Fidenza di includere il residenziale fra le destinazioni d’uso possibili  nell’edificio B;
- la relazione  tecnica “Progetto di recupero ex Molino Battioni” a firma arch. R.Ciati e ing. F.Ciati, allegato ufficiale a disposizione dei Consiglieri per il C.C. del 10-11-2011, descriveva così l’edificio B “…in evidente stato di abbandono con la copertura interamente crollata, causa l’abbandono e la mancanza di manutenzione.” e l’edificio C “…in evidente stato di ammaloramento”. Nella stessa relazione erano presenti le immagini fotografiche attestanti il degrado;
- in data 10-11-2011 è stata approvata la variante “Ex Molino Battioni” riguardante il recupero dell’edificio accessorio B (ex porcilaia) ammettendone la destinazione residenziale e delineando trasferimento di potenzialità edificatoria da altro ambito territoriale;
- da un sopralluogo da me effettuato in data 13-11-2011 gli edifici accessori B e C appaiono totalmente ristrutturati,

chiede

se le opere edilizie realizzate sugli immobili B e C sono conformi al titolo abilitativo  DIA 290/2010.

Con richiesta di risposta scritta e del verbale dell’accertamento eventualmente effettuato dall’autorità competente.

Luigi Toscani
ltoscani@pdfidenza.it

 Posted by at 9:35